Art. 2.
(Priorità).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Lazio, di intesa con i comuni e con gli enti interessati, predispone il quadro complessivo degli interventi di cui all'articolo 3, da sottoporre all'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, indicando le priorità di intervento.

 

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